Art. 7.
(Sorveglianza speciale).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,

 

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è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) coloro che, già rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, per i loro comportamenti debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minori».